martedì 19 maggio 2009

STATUTO HISTORIC PROJECT CLUB




I. DENOMINAZIONE, SEDE,
SCOPO E MEZZI


ART.1 DENOMINAZIONE:

Con il nome di HISTORIC PROJECT CLUB é costituita un'associazione ai sensi del LIBRO PRIMO, TITOLO II delle PERSONE GIURIDICHE, CAPO II delle ASSOCIAZIONI e delle FONDAZIONI, art. 14 del codice civile.


ART. 2 SEDE :

La sede dell'HISTORIC PROJECT CLUB (in seguito H.P.C.) é in Porto Ceresio presso l'hotel il Canneto in via F.lli Bertolla 57, Nr. tel. 3394619204 Nr. fax 0332 523208 email autostoriche.hpc@gmail.com



ART. 3 SCOPO E MEZZI:

L'associazione non ha scopo di lucro. L'H.P.C. si propone come obiettivo la partecipazione dei propri membri ad un campionato sociale di auto storiche (vedei regolamento allegato). Lo scopo viene raggiunto attraverso il conferimento di un premio al/ai vincitori, quale/i campione/i sociale assoluto dell'anno.
L'associazione può adottare tutte le misure che servono al raggiungimento del proprio scopo.



II. ADESIONE




ART.4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE:

Possono essere ammessi in qualità di soci dell'H.P.C. persone fisiche (membri individuali) o gruppi di persone (membri collettivi) che si impegnano per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'associazione.


ART.5 CONDIZIONI DI AMMISSIONE E OBBLIGHI DI ADESIONE:

L'assemblea dei soci decide sull'ammissione di nuovi membri. L'adesione di ogni nuovo socio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci, e sarà respinta nel caso in cui tre o piu' soci si dichiarassero contrari alla nuova adesione, anche senza specificare le motivazioni del rifiuto. I soci sono tenuti a sostenere gli obiettivi perseguiti dall'associazione.
Al momento dell'ammissione sono tenuti a versare per l'anno in corso euro 30 quale quota d'iscrizione all'H.P.C.. Detta quota viene stabilita annualmente dal comitato direttivo. Dietro proposta di ogni singolo socio, puo' nominare un numero indeterminato di soci onorari. Il socio onorario non é tenuto al pagamento della quota annuale associativa, e non partecipa alle classifiche sociali di fine stagione. Su invito puo' partecipare alle assemblee dei soci.



ART. 6 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI:

Un'eventuale dimissione dall'associazione diventa effettiva per la fine dell'anno d'esercizio. Le dimissioni dall'associazione devono essere inoltrate per iscritto o via e-mail al comitato direttivo con almeno tre mesi di anticipo. L'eventuale esclusione di un membro é di competenza del comitato direttivo. I membri dimissionari o esclusi sono tenuti a versare i propri contributi per l'esercizio corrente. Essi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.



III. ORGANIZZAZIONE



ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

a) assemblea dei soci
b) comitato direttivo
c) ufficio di revisione


ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI:

L'assemblea dei soci é composta dai membri individuali e dai membri collettivi, questi ultimi delegano un loro rappresentante.


ART. 9 COMPETENZE ASSEMBLEA DEI SOCI:

a) nomina del comitato direttivo
b) vigilanza sugl'organi e loro revoca per causa grave
c) approvazione del conto annuale
e) revisione dello statuto
f) scioglimento dell'associazione.


ART. 10 CONVOCAZIONE:

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce presso la sede sociale ogni lunedi del mese alle ore 21:00. Le proposte individuali devono pervenire al comitato direttivo al piu' tardi dieci giorni prima dell'assemblea dei soci. L'ordine del giorno deve essere fatto pervenire otto giorni prima che si tenga l'assemblea. Un'assemblea straordinaria dei soci puo' essere disposta in caso di necessità dal comitato direttivo. L'assemblea straordinaria deve essere convocata se cio' viene richiesto da almeno un decimo di tutti i membri dell'associazione con una domanda scritta e debitamente motivata. Nella fattispecie, l'assemblea straordinaria dei soci, deve tenersi al piu' tardi due mesi dopo il ricevimento della domanda.


ART. 11 FACOLTA' DI DELIBERARE:

L'assemblea dei soci delibera unicamente sulle questioni indicate sulle questioni indicate nell'ordine del giorno pervenuto congiuntamente all'invito.
sulle questioni che non costituiscono argomento all'ordine del giorno, l'assemblea dei soci ha solo poteri consultivi, ma non puo' deliberare validamente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.


ART. 12 COMPOSIZIONE COMITATO DIRETTIVO:


Il comitato direttivo é composto almeno da tre membri, che vengono eletti dall'assemblea dei soci. Il comitato direttivo si organizza autonomamente; in particolare elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario tra i suoi membri.
Il presidente o il membro del comitato direttivo possono invitare terze persone a partecipare alle sedute del comitato direttivo.



ART. 13 DURATA DEL MANDATO:


I membri del comitato direttivo vengono eletti per un periodo di anni uno e possono essere riconfermati nel proprio mandato per un numero illimitato di
volte.



ART. 14 COMPETENZE :


Il comitato direttivo é competente in tutte le questioni relative all'associazione che non siano riservate all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9 dello statuto. Rappresenta l'associazione nelle relazioni esterne e si occupa dell'attività operativa. Emana i regolamenti e le direttive necessari a questo scopo. Puo' decidere di escludere dei membri dall'associazione senza indicarne i motivi.
Il comitato direttivo ha le seguenti competenze inalienabili e non delegabili:
a) direzione generale dell'associazione
b) definizione dell'organizzazione nel quadro dello statuto
c) autorizzazione del budget e del conto annuale
d) organizzazione della contabilità dell'associazione e presentazione dei rendiconti
e) designazione delle persone incaricate di rappresentare l'associazione
f) regolamentazione del diritto di firma
g) preparazione e convocazione dell'assemblea dei soci
h) presentazione di proposte relative a questioni oggetto di delibera
i) sorveglianza e attuazione delle decisione dell'assemblea dei soci.



ART. 15 CONVOCAZIONE :


Il comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richieda la situazione. La convocazione avviene con un preavviso di giorni tre da parte del presidente o su richiesta di un altro membro del comitato.



ART. 16 FACOLTA' DI DELIBERARE :


Le elezioni e le votazioni avvengono a maggioranza per alzata di mano, a condizione che almeno due membri del comitato direttivo non richiedano la votazione segreta. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione; a lui spetta la decisione in caso di parità di voti.
Le decisioni prese per via circolare sono ammesse, a condizione che almeno un membro del comitato direttivo non richieda una consultazione e una delibera orali.



ART. 17 REVISIONE :


Il comitato direttivo affida a un ufficio di revisione competente, per un periodo di due anni, l'incarico di verificare la contabilità e la situazione patrimoniale dell'associazione.
L'ufficio di revisione presenta ogni anno all'assemblea dei membri un rapporto scritto per l'approvazione.



IV. FINANZE



ART. 18 COPERTURA FINANZIARIA :

a) iscrizione dei soci
b) contributi dei soci
c) contributi di partner e sponsor
d) altre entrate.


ART. 19 RESPONSABILITA':

L'associazione risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il suo patrimonio.



V. MODIFICHE DELLO STATUTO-SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE




ART. 20 MODIFICHE DELLO STATUTO:

Eventuali delibere dell'assemblea dei membri circa una totale o parziale modifica del presente statuto necessitano, per essere valide, di una maggioranza dei presenti (art.21 cod.civ. medesimo libro e conseguenti dell'art.14).



ART. 21 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE:


Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato validamente solo dall'assemblea straordinaria dei soci, convocata espressamente ed esclusivamente con questo scopo, con una maggioranza di 2/3 dei votanti.
I proventi della liquidazione devono essere utilizzati per uno scopo che corrisponda quanto piu' possibile agli obiettivi perseguiti dall'associazione sciolta. A questo scopo i proventi della liquidazione devono essere trasferiti a un'istituzione con sede in Italia che abbia finalita' identiche o quanto piu' simili, che non abbia scopo di lucro. Sono espressamente esclusi eventuali rimborsi a membri dell'associazione o a donatori.



VI DISPOSIZIONI FINALI



ART.22 ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO, PARTITA IVA:

Il comitato direttivo e' autorizzato a richiedere la partita iva.


ART. 23 ENTRATA IN VIGORE:

Il presente statuto entra in vigore con la sua accettazione da parte dell'assemblea dei soci del 19 gennaio 2009 con la nomina del PRESIDENTE
nella persona del sig. FRANCO FRAQUELLI , del vicepresidente nella persona del sig. FABIO CONTINI e del segretario sig. FRANCO VITELLA.

Porto Ceresio 19 Gennaio 2009



IL PRESIDENTE
FRANCO FRAQUELLI

IL VICEPRESIDENTE
FABIO CONTINI

IL SEGRETARIO
FRANCO VITELLA

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